Sez. 5, Sentenza n. 3829 del 18/02/2009 (Rv. 606853 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Posto turistico - Concessione demaniale per l'espletamento dei servizi connessi all'uso del posto barca - Stipulazione di un contratto di "ormeggio" - Permanenza dell'obbligo tributario in capo al concedente - Sussistenza - Trasferimento dell'obbligo in capo al diportista - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
Ai fini dell'obbligo di pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la sola stipulazione - da parte del soggetto titolare di una concessione demaniale all'interno di un porto turistico per l'espletamento dei servizi connessi all'uso dei posti barca - del contratto di "ormeggio" con il diportista (anche qualora, per le concrete pattuizioni intervenute, sia equiparabile ad un contratto di locazione e non di mero deposito) non è idonea a sottrarre al concedente la detenzione dell'area concessa in uso alla controparte ed a trasferire in capo a questa l'obbligo tributario, risolvendosi tale contratto nell'attribuzione al diportista del diritto di utilizzare lo spazio ed i servizi connessi, senza sottrarre quello spazio alla detenzione del concedente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)