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Sez. 5 - , Ordinanza n. 603 del 11/01/2022 (Rv. 663606 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE | Assoggettabilità ad imposta - Cartello collocato in area demaniale - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663606-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE

In tema di imposta sulla pubblicità, è tassabile il cartello collocato in area portuale, in quanto la natura demaniale di un bene concesso in uso ai privati è del tutto irrilevante ai fini dell'assoggettamento di detta area all'imposizione fiscale del Comune.

Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 1, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)