Sez. 1, Sentenza n. 2352 del 12/04/1984 (Rv. 434387 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - RICERCA DELLA COMUNE INTENZIONE DEI CONTRAENTI - OBBLIGO DEL GIUDICE - CHIAREZZA E UNIVOCITÀ DELLE ESPRESSIONI USATE DALLE PARTI - RILEVANZA - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - RICERCA DELLA COMUNE INTENZIONE DEI CONTRAENTI - OBBLIGO DEL GIUDICE - CHIAREZZA E UNIVOCITÀ DELLE ESPRESSIONI USATE DALLE PARTI - RILEVANZA - LIMITI.*
Poiché l'interpretazione del contratto, a norma dell'art. 1362 cod. civ., deve riguardare la comune intenzione dei contraenti, coordinando l'elemento letterale con quello logico, la chiarezza ed univocità delle espressioni letterali usate dalle parti non esonera il giudice da detta indagine, ma può costituire soltanto ragione per concludere l'indagine stessa senza necessità di ricorrere ad altri strumenti ermeneutici. (V 1198/82, mass n 419078; (V 1800/81, mass n 412480).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)