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Sez. U, Sentenza n. 23198 del 03/11/2009 (Rv. 609596 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Sentenza - Dispositivo - Interlineatura del nome di uno dei componenti del collegio - Illegittimità - Esclusione - Errore materiale - Nozione - Conseguenza - Insussistenza.
Stato
decisa il 2009-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609596-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

In tema di nullità della sentenza, l'interlineatura, nella parte dispositiva, del nome di uno dei componenti del collegio, astenutosi e sostituito da altro giudice, non comporta alcuna illegittimità della decisione (riconducibile ad una difettosa costituzione del collegio o a un contrasto tra dispositivo e motivazione) né può qualificarsi come errore materiale, posto che quest'ultimo si sostanzia in una mera svista che non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)