Sez. U, Sentenza n. 23198 del 03/11/2009 (Rv. 609596 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Sentenza - Dispositivo - Interlineatura del nome di uno dei componenti del collegio - Illegittimità - Esclusione - Errore materiale - Nozione - Conseguenza - Insussistenza.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
In tema di nullità della sentenza, l'interlineatura, nella parte dispositiva, del nome di uno dei componenti del collegio, astenutosi e sostituito da altro giudice, non comporta alcuna illegittimità della decisione (riconducibile ad una difettosa costituzione del collegio o a un contrasto tra dispositivo e motivazione) né può qualificarsi come errore materiale, posto che quest'ultimo si sostanzia in una mera svista che non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)