Sez. 1, Ordinanza n. 17977 del 09/09/2005 (Rv. 584617 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Correzione di errore materiale - Nozione - Fattispecie in tema di sentenza della Corte di cassazione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
L'errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica. (Nella fattispecie la S.C. ha respinto l'istanza di correzione di una sua sentenza, osservando che andava escluso che l'espunzione dal testo, mediante interlineatura, delle parole "con gli interessi legali sulla differenza dalla data del decreto di espropriazione", figuranti nella parte dispositiva, fosse avvenuta per errore, come era confermato dal fatto che il dispositivo, depurato della parte interlineata, corrispondeva esattamente a quanto risultava dalla motivazione, ove gli interessi non erano menzionati, e che, del resto, anche il dispositivo della decisione redatto e sottoscritto dal presidente all'esito della camera di consiglio non conteneva le parole poi interlineate nel testo della sentenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)