Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24033 del 12/11/2014 (Rv. 633328 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Domanda di equa riparazione - Competenza per territorio - Giudizio iniziato davanti una sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti e proseguito presso la sezione giurisdizionale per la Campania - Determinazione - Art. 3 della legge n. 89 del 2001 - Luogo di inizio del giudizio presupposto.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata di un processo svoltosi davanti alla Sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei conti, inizialmente incardinato presso una delle sezioni giurisdizionali centrali aventi sede in Roma, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall'art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, che coincide con quello dell'ufficio ove la causa è stata incardinata.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)