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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14059 del 06/06/2017 (Rv. 644615 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Domanda di equa riparazione - Competenza per territorio - Determinazione - Art. 3 della l. n. 89 del 2001 - Luogo di inizio del giudizio presupposto – Declaratoria di difetto di giurisdizione - Principio della "translatio judicii” - Unicità del giudizio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644615-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata di un processo, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, nel caso di declaratoria di difetto di giurisdizione nel giudizio presupposto, il criterio di collegamento stabilito dall'art. 11 c.p.p., richiamato dall'art. 3, comma 1, della l. n. 89 del 2001, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il primo giudice adito, trattandosi della prosecuzione di un unico giudizio in applicazione del principio della “translatio judicii”. (Nella specie, è stata riconosciuta la competenza della Corte di appello di Caltanissetta giacche il procedimento aveva avuto inizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione di Palermo, a nulla rilevando che il medesimo giudizio si fosse concluso – a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione - dinanzi al Tribunale di Ragusa).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)