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Sez. 1, Sentenza n. 8824 del 27/11/1987 (Rv. 456186 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE - RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - FONDO PATRIMONIALE - COSTITUZIONE - OPPONIBILITÀ AI TERZI - ANNOTAZIONE A MARGINE DELL'ATTO DI MATRIMONIO - NECESSITÀ - TRASCRIZIONE DEL VINCOLO - PUBBLICITÀ NOTIZIA.*
Stato
decisa il 1987-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456186-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE - RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - FONDO PATRIMONIALE - COSTITUZIONE - OPPONIBILITÀ AI TERZI - ANNOTAZIONE A MARGINE DELL'ATTO DI MATRIMONIO - NECESSITÀ - TRASCRIZIONE DEL VINCOLO - PUBBLICITÀ NOTIZIA.*

In tema di regime patrimoniale della famiglia, nella disciplina introdotta dalla legge 19 maggio 1975 n. 151, la Costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 codice civile e comportante un limite alla disponibilità di determinati beni con vincolo di destinazione per fronteggiare i bisogni familiari, va compresa fra le convenzioni matrimoniali, e, pertanto, è soggetta alle Disposizioni dell'art. 162 codice civile, circa le forme delle convenzioni medesime, ivi incluso il terzo comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo stesso, per gli immobili, di cui all'art. 2647 codice civile, resta degradata a mera "pubblicità-notizia", inidonea ad assicurare detta opponibilità.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2647 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)