diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8610 del 05/04/2007 (Rv. 597151 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - COSTITUZIONE - IN GENERE | Annotazione della costituzione a margine dell'atto di matrimonio - Rilevanza ai fini della opponibilità ai terzi - Essenzialità - Rilevanza della trascrizione con riferimento a beni immobili - Esclusione - Annotazione successiva ad iscrizione ipotecaria del creditore - Retroattività alla data della precedente trascrizione del fondo - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597151-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - COSTITUZIONE - IN GENERE

La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 cod. civ. e comportante un limite alla disponibilità di determinati beni con vincolo di destinazione per fronteggiare i bisogni familiari, va compresa tra le convenzioni matrimoniali; pertanto essa è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella del terzo comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo stesso, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., con riferimento agli immobili che ne siano oggetto, resta degradata a mera pubblicità-notizia, inidonea ad assicurare detta opponibilità. Ne consegue che, in mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio, il fondo medesimo non è opponibile ai creditori che abbiano iscritto ipoteca, sui beni che lo costituiscono, successivamente alla trascrizione della costituzione del fondo stesso, essendo la trascrizione irrilevante e non potendo, del resto, l'annotazione nei registri dello stato civile, successiva alla iscrizione ipotecaria, retroagire a data anteriore (nella specie era indicata quella della trascrizione), perché una tale retroattività si risolverebbe in danno dei terzi titolari di diritti in base ad atti precedentemente trascritti, in violazione dei principi basilari della pubblicità dichiarativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2647 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)