diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 8046 del 08/05/1995 Ud. (dep. 19/07/1995) Rv. 202031 - 01

Stupefacenti - In genere | Associazione finalizzata al traffico - Elementi costitutivi - Necessità di previo accordo formalizzato - Esclusione - Esistenza di fatto della struttura e contributo del singolo - Necessità.
Stato
decisa il 1995-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202031-01

Stupefacenti - In genere

Si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, cioè senza un preventivo accordo formale, un patto, che ha in sè la cosiddetta "affectio societatis", in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale. Ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, statuto, regolamento, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)