Sez. 1, Sentenza n. 3133 del 12/11/1997 Ud. (dep. 12/03/1998) Rv. 210186 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti - Elementi costitutivi - Necessità di previo accordo formale - Esclusione - Accordo non espresso - Sufficienza - Condizioni.
STUPEFACENTI - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, ma può essere anche non espresso e costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all'attuazione dello scopo comune; e, ferma restando l'autonomia rispetto ai reati (eventualmente) posti in essere in attuazione del programma, la prova in ordine al delitto associativo può desumersi anche dalle modalità esecutive dei reati-scopo, dalla loro ripetizione, dai contatti fra gli autori, dall'uniformità delle condotte, specie se protratte per un tempo apprezzabile.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)