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Sez. U, Sentenza n. 2065 del 28/01/2011 (Rv. 616020 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Art. 362 cod. proc. civ. - Questione di giurisdizione - Nozione - Formazione di giudicato rispetto a decreto del Presidente della Regione Siciliana su ricorso straordinario - Configurabilità - Conseguenze - Applicazione dell'art. 5 cod. proc. civ. - Portata.
Stato
decisa il 2011-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616020-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

La questione di giurisdizione si presenta non solo quando sia in discussione la circostanza che essa spetti al giudice cui la parte si è rivolta, in quanto solo al medesimo competa di provvedere, ma anche allorché si debba stabilire se, in base alla norma attributiva della giurisdizione, ricorrano le condizioni alla cui presenza il giudice abbia il dovere di esercitarla. Ne consegue che il configurarsi di un "giudicato" rispetto al decreto del Presidente della Regione Siciliana reso su ricorso straordinario costituisce, ai sensi dell'art. 362 cod. proc. civ., una questione di giurisdizione, per la quale si applica l'art. 5 cod. proc. civ., norma che non incide sul più generale principio dell'immediata operatività, in materia processuale, della legge sopravvenuta, pur riguardante la giurisdizione, qualora valga a radicarla presso il giudice innanzi a cui sia già stato promosso il giudizio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Cost. 26/02/1948 num. 2 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 15/05/1946 num. 455 art. 23, Decreto Legisl. 24/12/2003 num. 373 art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)