Sez. U, Sentenza n. 3877 del 26/02/2004 (Rv. 570583 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Obbligo di rilascio dello scontrino fiscale - Pluralità di violazioni - Provvedimento di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ex art. 2 della legge n. 18 del 1983 - Controversia relativa - Devoluzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie, a seguito della sostituzione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ad opera dell'art. 12 della legge n. 448 del 2001 - Configurabilità, anche in ordine ai procedimenti già instaurati dinanzi alle commissioni tributarie al momento del citato "ius superveniens" - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
In applicazione del nuovo testo dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto "tributi di ogni genere e specie", ivi incluse le cause attinenti a "sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari" -, è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie la controversia relativa al provvedimento di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, emesso, in materia di IVA, ex art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 (applicabile "ratione temporis"), a seguito di plurime violazioni dell'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale. Tale "ius superveniens" trova applicazione anche nei procedimenti in precedenza già instaurati dinanzi alle commissioni tributarie, benché prive della giurisdizione secondo la disciplina del momento dell'attivazione della causa. Ciò atteso il profilo per cui l'art. 5 cod. proc. civ., nella parte in cui dispone che la giurisdizione si determina in base alla legge del tempo della proposizione della domanda e resta insensibile a posteriori mutamenti del quadro normativo, persegue in realtà l'obiettivo di conservare la giurisdizione del giudice correttamente adito in base a detta legge del tempo - sottraendola a successive difformi scelte legislative -, senza tuttavia intendere incidere sul più generale principio dell'immediata operatività, in materia processuale, della legge sopravvenuta (pure con riguardo alla giurisdizione), quando valga a radicare la contesa presso il giudice dinanzi al quale sia stata comunque già promossa.
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1983 num. 18 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)