Sez. 2, Sentenza n. 8209 del 22/04/2016 (Rv. 639695 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO ALEATORIO | Vitalizio alimentare - Sopravvenuta gravosità dell'assistenza - Stipula di contratto di mantenimento a titolo di compensazione - Mancanza di causa dell'ulteriore attribuzione patrimoniale - Ragioni - Conseguenze.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO ALEATORIO
L'alea del contratto atipico di vitalizio alimentare comprende anche l'aggravamento delle condizioni del vitaliziante, per cui il trasferimento all'onerato di un ulteriore bene, mediante la conclusione di un successivo contratto cd. di mantenimento, quale compenso della maggiore gravosità sopravvenuta dell'assistenza materiale e morale da prestare, è privo di causa, giacché tale ulteriore attribuzione patrimoniale elimina il rischio, connaturale al precedente contratto, di sproporzione tra le due prestazioni e, dunque, non essendo giustificata da un diverso corrispettivo, la causa di scambio dissimula quella di liberalità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)