Sez. 2, Sentenza n. 10332 del 19/10/1998 (Rv. 519842 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO ALEATORIO | Secondo contratto di mantenimento, per compensare la sopravvenuta gravosità dell'assistenza - Mancanza di causa dell' ulteriore attribuzione patrimoniale - Ragioni - Conseguenze - Simulazione del contratto di scambio, dissimulante una donazione - Atto pubblico - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO ALEATORIO
Il trasferimento di un altro bene, con un contratto così detto di mantenimento, quale compenso della maggiore gravosità sopravvenuta dell'assistenza materiale e morale da prestare, è privo di causa perché in tal modo l'ulteriore attribuzione patrimoniale rispetto alla precedente con identico contratto elimina il rischio connaturale a questo di sproporzione tra le due prestazioni, e poiché non è giustificata da un diverso corrispettivo, la causa di scambio dissimula quella di liberalità, e il relativo contratto è nullo, se non ha la forma della donazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1872, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)