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Sez. L, Sentenza n. 3674 del 27/05/1983 (Rv. 428573 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PROMOZIONE DEI DIPENDENTI - SCELTE DEL DATORE DI LAVORO SECONDO LA RELATIVA DISCIPLINA CONTRATTUALE - CONTROLLO GIURISDIZIONALE - ONERE PROBATORIO DELLE PARTI - INCIDENZA RELATIVA.*
Stato
decisa il 1983-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428573-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PROMOZIONE DEI DIPENDENTI - SCELTE DEL DATORE DI LAVORO SECONDO LA RELATIVA DISCIPLINA CONTRATTUALE - CONTROLLO GIURISDIZIONALE - ONERE PROBATORIO DELLE PARTI - INCIDENZA RELATIVA.*

In tema di controllo giurisdizionale sulle scelte compiute dal datore di lavoro ai fini della promozione di dipendenti secondo la disciplina contrattuale della stessa, grava sul lavoratore che assuma la violazione delle relative norme comportamentali l'Onere di provare l'esistenza dell'Obbligo che si lamenta inadempiuto, mentre è il datore di lavoro onerato della dimostrazione della conformità delle operazioni di scelta alle norme suddette nonché al principio di correttezza e buona fede.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)