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Sez. 2, Sentenza n. 423 del 22/01/1982 (Rv. 418122 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - TESTAMENTO POSTERIORE - IN GENERE - MANCATA REVOCA ESPRESSA DEL TESTAMENTO PRECEDENTE - CONSERVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PRECEDENTI COMPATIBILI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418122-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - TESTAMENTO POSTERIORE - IN GENERE - MANCATA REVOCA ESPRESSA DEL TESTAMENTO PRECEDENTE - CONSERVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PRECEDENTI COMPATIBILI - LIMITI.*

L'art. 682 cod. civ., il quale dispone che il testamento posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo soltanto le Disposizioni incompatibili, fissa un principio generale di conservazione delle Disposizioni precedenti e di loro coesistenza con quelle nuove, sì da circoscrivere la possibilità di ritenere caducate le une, per effetto delle altre, solo previo riscontro, caso per caso, di una sicura inconciliabilità, e da consentire inoltre di ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento anteriore, in conseguenza dell'incompatibilità di alcune sue Disposizioni con altre del testamento successivo, esclusivamente ove sia positivamente accertata la non configurabilità di una sopravvivenza del suo contenuto superstite, a fronte delle mutilazioni derivanti da detta incompatibilità.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 682

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)