Sez. 3 - , Sentenza n. 669 del 28/10/2020 Cc. (dep. 11/01/2021) Rv. 280192 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Procedimenti per reati commessi con violenza alla persona - Misura cautelare personale - Istanza di riesame - Notifica al difensore della persona offesa - Obbligo - Insussistenza - Fondamento.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
In tema di misure cautelari, l'istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza applicativa di misura custodiale personale in procedimento per reati commessi con violenza alla persona non deve essere notificata, a pena di inammissibilità, al difensore della persona offesa, o, in sua mancanza, alla persona offesa stessa, atteso che tale atto non rientra tra quelli considerati all'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., norma di stretta interpretazione non suscettibile di estensione analogica oltre ai casi di inammissibilità ivi espressamente stabiliti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 2 CORTE COST., Preleggi art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)