Sez. 3 - , Sentenza n. 15609 del 21/02/2020 Cc. (dep. 21/05/2020) Rv. 278839 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Richiesta di revoca o di sostituzione della misura nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona – Ammissibilità – Presupposti - Notifica al difensore della persona offesa – Sufficienza – Differenza rispetto alla informazione relativa all’ordinanza di revoca o sostituzione della misura – Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
In tema di misure cautelari, ai fini della ammissibilità della richiesta di revoca o di sostituzione del provvedimento applicato nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, non proposta in sede di interrogatorio di garanzia, è sufficiente la notifica al solo difensore della persona offesa e, soltanto qualora questi non sia stato nominato, alla persona offesa. (In motivazione, la Corte ha precisato che il regime delle notifiche previsto dall'art. 299, comma 3, cod. proc. pen. per la richiesta di revoca o di sostituzione si distingue da quello di cui al comma 2-bis della medesima norma, come modificato dall'art. 15, comma 4, della legge 19 luglio 2019 n. 69, che, per rafforzare il meccanismo di conoscenza della persona offesa, impone l'immediata comunicazione del provvedimento di accoglimento, anche parziale, della istanza "de libertate" alla stessa persona offesa, in aggiunta e non in alternativa al suo difensore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 14/08/2013 num. 93 CORTE COST., Legge 15/10/2013 num. 119 CORTE COST., Legge 19/07/2019 num. 69 art. 15 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)