Sez. L, Sentenza n. 9586 del 01/10/1997 (Rv. 508431 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Psicologi psicoterapeuti - Equiparazione ai medici - Cessazione a seguito della riforma sanitaria e del d.P.R. n. 761 del 1979 - Salvaguardia delle posizioni in atto - Limiti.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
L'equiparazione degli psicologi psicoterapeuti ai medici è stata prevista per un periodo limitato dalle leggi 18 marzo 1968 n. 431 e 21 giugno 1971 n. 515, venendo meno a seguito della riforma sanitaria attuata con la legge n. 833 del 1978 e in particolare a seguito del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 sullo stato giuridico dei dipendenti delle unità sanitarie locali, in quanto la salvaguardia delle posizioni pregresse, prevista dall'art. 14 della legge 20 maggio 1985 n. 207 riguarda solo gli psicologi che abbiano maturato il diritto alla equiparazione prima dell'entrata in vigore del richiamato d.P.R. n. 761 del 1979.
Riferimenti normativi: Legge 18/03/1968 num. 431 CORTE COST., Legge 21/06/1971 num. 515, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 CORTE COST., Legge 20/05/1985 num. 207 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)