diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7324 del 22/03/2013 (Rv. 626042 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Psicologi psichiatri - Equiparazione ai medici psichiatri - Art. 14, comma terzo, della legge n. 207 del 1985 - Applicabilità - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626042-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

L'equiparazione degli psicologi psichiatri ai medici psichiatri, prevista per un periodo transitorio dall'art. 14, comma terzo, della legge 20 maggio 1985, n. 207, spetta solo a coloro che, alla data di entrata in vigore del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, avevano già acquisito il relativo diritto, riferendosi solo a tali soggetti la salvaguardia delle posizioni pregresse, poi venute meno a seguito delle riforme sanitarie attuate con il detto decreto.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1985 num. 207 art. 14 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)