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Sez. 5, Sentenza n. 6937 del 25/03/2011 (Rv. 617448 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Irregolare tenuta della contabilità - Mancata compilazione del libro degli inventari per l'intero periodo ispezionato - Ricorso al metodo dell'accertamento induttivo anche per la frazione di esercizio per la quale il termine per la redazione dell'inventario non era scaduto - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze - Ricorso a metodi presuntivi con rideterminazione del reddito - Possibilità.
Stato
decisa il 2011-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617448-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'irregolare tenuta della contabilità derivante dalla mancata scritturazione del libro degli inventari, riscontrata per plurimi esercizi e, comunque, per l'intero periodo oggetto di ispezione, giustifica il ricorso all'accertamento induttivo anche per l'anno nel quale, alla fine del periodo considerato, era ancora possibile redigere detto inventario, essendo il relativo termine non scaduto, in quanto, pur nella indipendenza di ogni esercizio economico rispetto agli altri, la mancanza di dati contabili per gli anni precedenti si riflette anche su quello in contestazione, rendendo plausibilmente impossibile verificare la correttezza dei dati contabili della frazione considerata e ciò giustifica la percentuale di ricarico applicata dall'ufficio, mediante il ricorso ai dati tratti dagli studi di settore, poiché la verifica non si fonda su questi ultimi, ma resta basata sulle predette irregolarità contabili e, dunque, ammette il ricorso a metodi presuntivi in sede di rideterminazione del reddito conseguente ad accertamento induttivo, gravando sul contribuente l'onere di provare l'inidoneità degli stessi a tal fine.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 15, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)