Sez. 5, Sentenza n. 5748 del 10/03/2010 (Rv. 612101 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Omessa indicazione nelle fatture dei dati prescritti dall'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Grave irregolarità legittimante l'accertamento induttivo - Configurabilità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'omessa indicazione nelle fatture dei dati prescritti dall'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 integra quelle gravi irregolarità che, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, legittimano l'Amministrazione finanziaria a ricorrere all'accertamento induttivo del reddito imponibile. (Fattispecie in cui nelle autofatture emesse dalla contribuente, in qualità di cessionaria, era stata rilevata la mancata indicazione delle generalità del cedente).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)