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Sez. 5 - , Ordinanza n. 14550 del 06/06/2018 (Rv. 649011 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Dichiarazione di adeguamento al parametro previsto per una determinata attività - Natura - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649011-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di dichiarazione dei redditi, la manifestazione della volontà, da parte del contribuente, di adeguamento al parametro di reddito previsto per un determinato settore di attività, è da considerarsi negoziale, in quanto incide sulla determinazione della base imponibile e sull'entità del tributo da versare, vincolando l'attività di accertamento dell'ufficio, sicché, nell'ipotesi di errore, la stessa è emendabile solo entro il termine di cui all'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, e non anche nel corso del processo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)