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Sez. 5, Sentenza n. 20415 del 26/09/2014 (Rv. 632177 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Dichiarazione annuale - Rettifica del contribuente - - Mutamento della base imponibile - Correzione di errori formali - Ammissibilità - Differenti limiti temporali - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632177-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di imposte sui redditi, la rettifica, con cui il contribuente modifichi la base imponibile, è ammissibile solo entro il termine per la presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo, previsto dall'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, mentre sono sempre emendabili, anche in sede contenziosa, gli errori meramente formali, che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso del contribuente che, solo in sede contenziosa, aveva presentato dichiarazione in rettifica, evidenziando una differenza di reddito imponibile da imputarsi ad un errato calcolo della plusvalenza nonché l'erronea indicazione dei ricavi conseguiti e delle relative rimanenze iniziali).

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 lett. BI CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)