Sez. 1, Sentenza n. 9556 del 06/02/1978 Ud. (dep. 14/07/1978) Rv. 139711 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - ESTREMI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - ESTREMI.*
Il travisamento del fatto, quale vizio logico della motivazione, presuppone che il giudice di merito abbia ritenuto insussistenti fatti che emergono in maniera evidente dagli Atti processuali, oppure abbia presupposto una situazione assolutamente esclusa dagli stessi, sempre che si tratti di elementi di valore decisivo ai fini del giudizio; il predetto vizio, pertanto, non e configurabile quando la ricostruzione del fatto sia solo effetto della valutazione delle prove, eseguita sulla base degli elementi risultanti dagli Atti processuali, pur se discordanti o diversamente interpretabili.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)