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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 13634 del 02/07/2015 (Rv. 635906 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA | Compravendita immobiliare - Interposizione fittizia di persona Simulazione relativa - Prova dell'accordo simulatorio - Atto scritto - Necessità - Solo nei rapporti tra le parti - Conseguenze - Acquisto di bene non personale effettuato da un coniuge in regime di comunione legale con intestazione simulata - Coniuge estraneo all'accordo simulatorio - Terzo agli effetti della prova della simulazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635906-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA

In tema di compravendita di immobile, la prova dell'interposizione fittizia di persona è soggetta ai limiti di cui all'art. 1417 cod. civ., rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa, sicché l'accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni, se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l'illiceità del negozio dissimulato. Ne consegue che il coniuge in regime di comunione legale, estraneo all'accordo simulatorio, è terzo legittimato a far valere la simulazione con libertà di prova rispetto all'acquisto di un bene non personale effettuato dall'altro coniuge durante il matrimonio con apparente intestazione a persona diversa, atteso che tale simulazione impoverisce il patrimonio della comunione legale, sottraendogli il diritto previsto dall'art. 177, lett. a), cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1417

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)