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Sez. 3, Sentenza n. 5550 del 12/12/1989 (Rv. 464558 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - PRESUPPOSTO - SIMULAZIONE RELATIVA DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - ACCORDO SIMULATORIO - PROVA - ATTO SCRITTO - NECESSITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464558-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - PRESUPPOSTO - SIMULAZIONE RELATIVA DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - ACCORDO SIMULATORIO - PROVA - ATTO SCRITTO - NECESSITÀ - LIMITI.*

In tema di compravendita di immobile la prova della interposizione fittizia - che si ha quando la proprietà del bene viene simultaneamente intestata a persona diversa dall'effettivo acquirente, con la partecipazione del venditore, il quale è consapevole che il vero compratore è un terzo, nei cui confronti assume diritti ed obblighi - è soggetta (rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa) ai limiti di cui all'art. 1417 cod. civ., nel senso che l'accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni solo se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l'illiceità del negozio dissimulato. (V 4453/85, mass n 441915; (V 1210/85, mass n 439329; (V 5789/82, mass n 423536; (V 1838/80, mass n 405458).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1417

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)