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Sez. 3, Ordinanza n. 18381 del 05/07/2024 (Rv. 671894-02)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE | Procura - Certificazione del difensore dell'autografia della sottoscrizione - Funzione - Autenticazione in senso proprio - Esclusione - Prova dell'autenticità - Attestazione della sottoscrizione in presenza del difensore - Necessità - Esclusione - Obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671894-02

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE

In tema di procura alle liti, la certificazione del difensore dell'autografia della sottoscrizione, come "autentica minore", ha soltanto la funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona e non va intesa come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 c.c. dal notaio o da altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, con la conseguenza che non é necessario che il difensore attesti che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza, né che il difensore assuma su di sé, all'atto dell'autenticazione della firma, l'obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura.

Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2703

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)