Sez. 3, Ordinanza n. 18381 del 05/07/2024 (Rv. 671894-02)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE | Procura - Certificazione del difensore dell'autografia della sottoscrizione - Funzione - Autenticazione in senso proprio - Esclusione - Prova dell'autenticità - Attestazione della sottoscrizione in presenza del difensore - Necessità - Esclusione - Obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE
In tema di procura alle liti, la certificazione del difensore dell'autografia della sottoscrizione, come "autentica minore", ha soltanto la funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona e non va intesa come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 c.c. dal notaio o da altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, con la conseguenza che non é necessario che il difensore attesti che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza, né che il difensore assuma su di sé, all'atto dell'autenticazione della firma, l'obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)