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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19785 del 25/07/2018 (Rv. 650194 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE | Funzione pubblicistica svolta dal difensore - Configurabilità - Conseguenze - Disconoscimento dell'autenticazione - Querela di falso - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650194-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE

La certificazione dell'autografia della sottoscrizione della procura alle liti da parte del difensore può essere contestata soltanto con la querela di falso, poiché la dichiarazione della parte con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell'ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale.(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato inammissibile, ritenendolo carente di valida procura alle liti, il ricorso avverso un decreto di espulsione, per l'asserita impossibilità di identificare con certezza il soggetto che aveva rilasciato la procura, perché privo di documenti idonei).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2703, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)