Sez. 1, Sentenza n. 8162 del 09/09/1996 (Rv. 499523 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Mandato con il quale si autorizzi il procuratore "extra districtum" a rilasciare procura ad altro procuratore - Forma - Atto pubblico o scrittura privata autenticata - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
Alla stregua del combinato disposto degli artt. 82, 83 cod. proc. civ. e 5 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 la procura alle liti, la quale autorizzi il procuratore "extra districtum" a rilasciare a sua volta procura ad altro procuratore, che potrebbe legittimamente assumere la rappresentanza processuale della parte, perché "legalmente esercente" nell'ambito del distretto in cui è compreso il giudice che deve essere adito, può essere rilasciata solo mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e non anche in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 cod. proc. civ., dato che in tal caso manca un soggetto abilitato dalla legge a certificare l'autografia della sottoscrizione della parte, restando escluso che tale autografia possa essere validamente certificata dal procuratore esercente "extra districtum".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)