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Sez. 1, Sentenza n. 5320 del 13/05/1991 (Rv. 472119 - 01)

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Citazione - Contenuto - Sottoscrizione del procuratore | Conferimento di procura a procuratore esercente "extra districtum" ed a procuratore esercente in loco - Sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio dal procuratore esercente "extra districtum" - Mancata costituzione dell'altro procuratore - Nullità assoluta ed insanabile dell'atto - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Eventuale sottoscrizione da parte di un legale non titolare della procura, ma domiciliatario - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472119-01

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Citazione - Contenuto - Sottoscrizione del procuratore

La sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio (anche ove si tratti di reclamo avverso provvedimenti camerali, ex art. 739 cod. proc. civ.) da parte del procuratore esercente "extra districtum", non seguita dalla costituzione dell'altro procuratore, esercente in loco, al quale sia stata ugualmente conferita la procura, configura una nullità assoluta ed insanabile dell'atto stesso, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, senza che in contrario rilevi l'eventuale sottoscrizione da parte di un legale che, sebbene territorialmente abilitato, non sia titolare di detta procura, ma soltanto domiciliatario, non essendo ipotizzabile - in quanto il mandato procuratorio è un negozio "intuitu personae" - che il procuratore nominato abbia facoltà di farsi sostituire da una altro proprio nella formazione dell'atto introduttivo di un procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)