Sez. 2, Sentenza n. 40342 del 13/05/2003 Ud. (dep. 23/10/2003) Rv. 227172 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE | Identità del disegno criminoso - Giudizio di cognizione - Onere dell'imputato di allegare le specifiche ragioni che ne provano l'esistenza - Sussistenza- Fattispecie.
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE
In tema di riconoscimento della continuazione, la disposizione dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui 'le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non allegate alla richiesta prevista dall'art. 671 comma primo cod. proc. pen. sono acquisite d'ufficiò, non è applicabile al giudizio di cognizione ove all'onere di indicazione ed allegazione delle sentenze si aggiunge quello della indicazione degli elementi induttivi della preesistenza dell'unicità del disegno criminoso che include, nelle sue linee essenziali, i singoli episodi. Tale onere, in sede d'impugnazioni non totalmente devolutive nelle quali si iscrivono l'appello ed il ricorso per Cassazione, si coniuga inoltre con l'obbligo della specifica indicazione degli elementi in fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento delle singole richieste speculari agli errori 'in iudicandò ed 'in procedendò dai quali si assume essere viziata la decisione impugnata. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello di disattendere la richiesta dell'imputato volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza passata in giudicato, della quale aveva indicato solo il numero del registro generale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 186, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)