Sez. 6, Sentenza n. 2934 del 24/11/1999 Ud. (dep. 09/03/2000) Rv. 217107 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE | Onere di allegazione da parte dell'imputato - Necessità che sia prodotta copia della sentenza da cui dipende l'applicazione della continuazione - Esclusione - Mera indicazione degli estremi di essa - Sufficienza - Dovere del giudice di acquisire copia della sentenza che non sia stata prodotta - Sussistenza.
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE
In tema di riconoscimento della continuazione, l'onere di provare i fatti dai quali dipende l'applicazione dell'istituto è da ritenersi soddisfatto non solo con la produzione della copia della sentenza rilevante ai fini del richiesto riconoscimento ma anche con la semplice indicazione degli estremi di essa, ben potendo in tale ipotesi l'acquisizione del documento essere disposta dal giudice, come si ricava tra l'altro dalla esplicita previsione dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., che, pur riguardando l'applicazione della continuazione in sede di esecuzione, esprime un principio che ha valore generale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 186, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)