Sez. 3 - , Sentenza n. 28811 del 08/11/2019 (Rv. 655963 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE | Ambiguità del ricorso - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni - Interpretazione complessiva dell'atto - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE
L'ambiguità del ricorso per cassazione non ne comporta l'inammissibilità tutte le volte che essa possa essere agevolmente superata mediante un'interpretazione complessiva dell'atto, in conformità al principio sovranazionale secondo cui nell'interpretazione non solo delle norme processuali, ma anche degli atti processuali, il giudice nazionale ha il dovere di preferire le interpretazioni tali da consentire una pronuncia sul merito, piuttosto che quelle tali da imporre una pronuncia in rito. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione che nell'epigrafe indicava come ricorrente una azienda socio-sanitaria territoriale e nel testo, in modo ambiguo, precisava che ricorrente era il direttore della stessa ASST nella sua qualità di commissario liquidatore della gestione liquidatoria della disciolta azienda sanitaria locale).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 6, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)