Sez. L, Sentenza n. 24723 del 20/11/2014 (Rv. 633483 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE | Concorso per il reclutamento del personale docente - Copertura dei posti riservati agli invalidi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 68 del 1999 - Inserimento del disabile nelle graduatorie di idoneità all'insegnamento - Sufficienza - Stato di disoccupazione o di precaria occupazione - Necessità - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE
L'art. 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, garantisce l'instaurazione del rapporto di lavoro con i disabili che abbiano acquisito l'idoneità nei pubblici concorsi, dettando un principio generale che non può essere in alcun modo violato, considerata la pregnanza dell'obbligo solidaristico cui deve essere informato l'agire della P.A. (al pari del datore di lavoro privato) ai sensi dell'art. 38 della Costituzione. Ne consegue che, in materia di pubblico impiego privatizzato, ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti riservati, sicché l'inserimento nelle graduatorie del personale disabile che abbia conseguito l'idoneità nei concorsi pubblici (nella specie concorso per il reclutamento di personale docente) ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, determina il diritto all'assunzione a prescindere dallo stato di disoccupazione o di precaria occupazione dell'invalido.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Legge 12/03/1999 num. 68 art. 3, Legge 12/03/1999 num. 68 art. 16 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)