Sez. L, Sentenza n. 7889 del 06/04/2011 (Rv. 616753 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - PERSONALE - IN GENERE | Graduatorie permanenti di cui alla legge n. 124 del 1999 - Reclutamento del personale docente - Copertura dei posti riservati agli invalidi, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 68 del 1999 - Soddisfacimento delle quote d'obbligo - Necessità - Limite degli scaglioni della graduatoria - Operatività - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - PERSONALE - IN GENERE
In tema di reclutamento del personale docente sulla base della graduatoria permanente di cui alla legge n. 124 del 1999, per coprire i posti riservati agli invalidi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 68 del 1999, l'amministrazione scolastica è obbligata ad attingere dalla graduatoria medesima a prescindere dall'operatività dei vari scaglioni della graduatoria, dovendosi escludere che il datore di lavoro pubblico possa, attraverso circolari od altri provvedimenti, negare un diritto che non è suscettibile di alcuna lesione ad opera di fonti non primarie, ponendosi la scelta operata dal legislatore nazionale in linea sia con il principio stabilito dall'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (alla quale l'art. 6 del Trattato di Lisbona ha attribuito il valore giuridico dei trattati) secondo cui "l'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità", sia con l'art. 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 (ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge n. 18 del 2009) che riconosce il diritto al lavoro delle persone con disabilità, da garantire con "appropriate iniziative" volte a favorirne l'assunzione nel settore pubblico ovvero il loro impiego nel settore privato. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha escluso, ai fini dell'immissione in ruolo di due professori iscritti nell'elenco dei disabili per il collocamento obbligatorio, la necessità del previo esaurimento delle precedenti graduatorie di merito, ritenendo priva di rilievo l'esistenza di separati scaglioni, che costituiscono solo una suddivisione derivante dall'inserimento dei vincitori di concorso di epoche precedenti, di per sé inidonea ad ostacolare il soddisfacimento delle quote d'obbligo).
Riferimenti normativi: Legge 12/03/1999 num. 68 art. 3, Legge 03/05/1999 num. 124 CORTE COST., Legge 20/08/2001 num. 333 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/08/2008 num. 130 CORTE COST., Legge 03/03/2009 num. 18 art. 27, Decreto Legge 03/07/2001 num. 255 art. 1 com. 7 CORTE COST., Costituzione art. 38, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 401
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)