Sez. 5 - , Sentenza n. 39043 del 29/05/2019 Ud. (dep. 24/09/2019) Rv. 276960 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Finanziamento in favore di società dello stesso gruppo - Assenza di contropartite - Liquidità provenienti dal patrimonio personale dell’imprenditore - Distrazione - Sussistenza - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non può escludersi la natura distrattiva di un'operazione infragruppo, effettuata in assenza di contropartite, invocando la provenienza dal patrimonio personale dell'imprenditore della liquidità destinata ad una società appartenente allo stesso gruppo di quella fallita, quando questa si trovava già in difficoltà finanziaria, in quanto il denaro, una volta immesso nel patrimonio della società, le appartiene ed è destinato alla garanzia dei suoi creditori.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 1, Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)