Sez. 5, Sentenza n. 20039 del 21/02/2013 Ud. (dep. 09/05/2013) Rv. 255646 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Distrazione di somme mediante finanziamenti concessi a società infragruppo - Condizioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di reati fallimentari, integra distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta la condotta di finanziamento di ingenti somme in favore di società dello stesso gruppo, effettuato dalla società fallita quando già si trovava in situazione di difficoltà finanziaria, in mancanza di garanzie e senza vantaggi compensativi sia per il gruppo nel suo complesso che per la stessa società fallita.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)