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Sez. 2, Sentenza n. 1497 del 11/02/1987 (Rv. 450945 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - INESIGIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE ALL'EPOCA DELLA DOMANDA - SOPRAVVENIENZA DELLA ESIGIBILITÀ IN CORSO DI CAUSA - MANCATO ADEMPIMENTO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450945-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - INESIGIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE ALL'EPOCA DELLA DOMANDA - SOPRAVVENIENZA DELLA ESIGIBILITÀ IN CORSO DI CAUSA - MANCATO ADEMPIMENTO - RILEVANZA.*

Anche quando la parte convenuta in giudizio per la risoluzione di un contratto per inadempimento risulti, con riferimento all'epoca della domanda giudiziale, non essere adempiente per inesigibilità, a quella data, della prestazione dedotta in giudizio, la sopravvenuta esigibilità di questa in corso di causa, senza che il convenuto l'adempia, comporta la Rilevanza della sopravvenuta inadempienza ai fini della pronuncia di risoluzione, costituendo l'inadempimento agli effetti della risoluzione del contratto, una condizione dell'Azione che, in quanto tale, è sufficiente che sussista al momento della sentenza. (V 1751/80, mass n 405376; (V 440/62, mass n 250698).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)