Sez. 1, Sentenza n. 1617 del 12/05/1969 (Rv. 340554 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - INDEROGABILITA CONVENZIONALE - LIMITI - ATTO SCRITTO AD SUBSTANTIAM - NECESSITA - TRASPORTO MARITTIMO - POLIZZA DI CARICO 'IN FORMA BREVÈ - GENERICO RICHIAMO ALLA POLIZZA REGOLARE NON CONSEGNATA AL DESTINATARIO ITALIANO - CONFIGURABILITA DI MERO DOCUMENTO DI LEGITTIMAZIONE PER LA RICONSEGNA DELLE MERCI - ATTO SCRITTO PER LA DEROGA DELLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - INDEROGABILITA CONVENZIONALE - LIMITI - ATTO SCRITTO AD SUBSTANTIAM - NECESSITA - TRASPORTO MARITTIMO - POLIZZA DI CARICO 'IN FORMA BREVÈ - GENERICO RICHIAMO ALLA POLIZZA REGOLARE NON CONSEGNATA AL DESTINATARIO ITALIANO - CONFIGURABILITA DI MERO DOCUMENTO DI LEGITTIMAZIONE PER LA RICONSEGNA DELLE MERCI - ATTO SCRITTO PER LA DEROGA DELLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
La deroga convenzionale alla giurisdizione italiana e negozio formale, che richiede l'atto scritto ad substantiam. Tale deroga non puo ritenersi validamente ed efficacemente contenuta in una polizza di carico 'in Forma brevè che faccia soltanto un generico rinvio a tutte le clausole della polizza di carico in Forma regolare, che e stata predisposta dalla vettrice straniera per disciplinare una serie continua ed indeterminata di contratti di trasporto marittimo, ma non e stata consegnata alla destinataria italiana (ricevitrice nominativa non negoziale). La polizza di carico in Forma breve e documento meramente probatorio del contratto di trasporto e titolo rappresentativo delle cose caricate sulla nave e, quindi, documento di legittimazione per la destinataria della riconsegna delle cose stesse, non facendo alcun cenno alla clausola derogatrice alla giurisdizione italiana, contenuta nella polizza regolare cui si richiama, non puo valere come atto scritto ad substantiam atto a superare il rigoroso divieto di cui all'art.2 cod.proc.civ.. (V. 466-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)