Sez. 2, Sentenza n. 28196 del 31/10/2024 (Rv. 672809-01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - IN GENERE | Incarico di amministratore del condominio - Rinnovo per un anno ex art. 1129, comma 10 c.c. - Presupposti - Rinnovazione tacita - Esclusione - Fondamento.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - IN GENERE
L'incarico di amministratore di condominio può intendersi rinnovato per un anno, come previsto dall'art. 1129, comma 10, c.c., solo se la delibera originaria di nomina non sia nulla per contrarietà all'art. 71-bis disp. att. c.c., dovendosi in tal caso negare la possibilità di una rinnovazione tacita dell'incarico, in applicazione del principio quod nullum est nullum producit effectum; l'interpretazione contraria, infatti, porterebbe al risultato di eludere i requisiti dettati da quest'ultima disposizione a tutela degli interessi generali della collettività.
Cod. Civ. art. 1129, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 71 bis, Legge 11/12/2012 num. 220 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)