Sez. U - , Sentenza n. 8472 del 15/03/2022 (Rv. 664221 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE | Confidi minore iscritto nell'elenco di cui all'art. 155, comma 4, T.u.b. applicabile "ratione temporis" - Fideiussione prestata in favore di un proprio associato - Nullità testuale o virtuale ex art. 1418, comma 1, c.c. - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE
In tema di attività di prestazione di garanzie a opera di soggetti vigilati, la fideiussione prestata da un cd. confidi minore, iscritto nell'elenco di cui all'art. 155, comma 4, T.u.b. (nel testo vigente "ratione temporis"), nell'interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la nullità prevista in modo testuale, né ricavabile indirettamente dalla previsione secondo la quale detti soggetti svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali per favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in quanto il rilascio di fideiussioni è attività non riservata a soggetti autorizzati (come gli intermediari finanziari ex art. 107 T.u.b.), né è preclusa alle società cooperative che operino in coerenza con l'oggetto sociale.
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 155, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)