Sez. 3, Ordinanza n. 17424 del 31/07/2006 (Rv. 591547 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ordinanza di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ. - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
L'ordinanza immediatamente esecutiva con la quale si dispone il rilascio dell'immobile a conclusione della fase sommaria del procedimento di sfratto per morosità ex art. 665 cod. proc. civ. non può essere considerata una statuizione, neppure implicita, sulla competenza, e pertanto non è suscettibile di essere impugnata con l'istanza di regolamento di competenza. (Fattispecie in cui il ricorrente lamentava che non si fosse tenuto conto dell'esistenza di una clausola compromissoria).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)