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Sez. L, Sentenza n. 3525 del 13/06/1984 (Rv. 435530 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - DETERMINAZIONE DEL TEMPO DI GODIMENTO DELLE FERIE - POTERI DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI - CRITERI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435530-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - DETERMINAZIONE DEL TEMPO DI GODIMENTO DELLE FERIE - POTERI DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI - CRITERI - FATTISPECIE.*

Il potere del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2109 secondo comma cod. civ., di fissare il tempo del godimento delle ferie, tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro (e quindi dando prevalenza alle prime ove non conciliabili con i secondi), trova limite negli eventuali patti contrari della contrattazione collettiva, nonché nel principio secondo il quale il suddetto periodo non può subire un frazionamento tale da non consentire di assicurare le irrinunciabili necessità di ritempramento fisico e morale del lavoratore. Pertanto, qualora il contratto collettivo (nella specie, per il settore metalmeccanico) disponga che una parte prevalente delle ferie debba essere goduta con continuità e collettivamente da tutti i dipendenti (nella specie, tre settimane, in relazione al periodo di chiusura degli impianti), ma non sottragga poi la residua porzione di ferie al potere di scelta sopra indicato, deve ritenersi consentito al datore di lavoro di assegnare quelle residue ferie, contemporaneamente a tutti i propri dipendenti, in un periodo di chiusura dello stabilimento per ragioni di manutenzione, dato che, in tale situazione, il menzionato inderogabile principio è assicurato dall'altra parte delle ferie, caratterizzata da continuità, e che inoltre le esigenze aziendali si pongono come prevalenti sugli eventuali diversi desideri dei lavoratori, in Mancanza di un patto che escluda la facoltà di scelta contemplata dal citato art. 2109.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)