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Sez. T, Ordinanza n. 17965 del 04/06/2026 (Rv. 679338-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Decisione conforme alla proposta di definizione anticipata - Condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. – Criteri di commisurazione - Valore di causa - Irrilevanza - Danno arrecato all’amministrazione della giustizia - Necessità - Fattispecie. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679338-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

In tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, consistente nella condotta della parte che abbia proposto opposizione alla proposta di definizione anticipata successivamente condivisa dal collegio, con la conseguenza che la determinazione dell'importo da liquidare ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., e da versare alla cassa delle ammende, non va commisurato al valore di causa né a quello delle spese di lite, ma, prioritariamente, al danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo, la cui quantificazione, tra il minimo (Euro 500,00) e il massimo (Euro 5.000,00) predeterminato dal legislatore, è rimessa al giudice. (Nella specie, la S.C., in relazione a una causa di valore irrisorio, ha condannato il ricorrente al versamento in favore della cassa delle ammende di 3.000 euro, quale somma proporzionata tenuto conto della pluralità di motivi palesemente inammissibili e della conformità della decisione resa rispetto a quella già oggetto della proposta di definizione anticipata).

Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)