Sez. U, Ordinanza n. 29708 del 11/11/2025 (Rv. 676991-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. - Condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. - Presupposti - Conformità tra proposta e decisione - Declaratoria di inammissibilità del ricorso anche per altra ragione non contemplata nella proposta - Irrilevanza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione, la conformità della decisione alla proposta di definizione - che, ai sensi dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c., costituisce il presupposto per la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., del ricorrente che abbia richiesto la decisione - sussiste anche quando la declaratoria di inammissibilità del ricorso sia fondata anche su una ragione aggiuntiva (nella specie, la tardività della notifica del ricorso) rispetto a quella posta a fondamento della proposta medesima.
Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)