Sez. 1, Sentenza n. 3462 del 24/09/1987 Cc. (dep. 28/10/1987) Rv. 176912 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - MOTIVI - TERMINI - CASSAZIONE - QUESTIONI RILEVABILI DI UFFICIO - IMPUGNAZIONE AVVERSO DECISIONE DI APPELLO CONFERMATIVA DI MISURA DI PREVENZIONE - CAUSA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO IN APPELLO RILEVATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - MOTIVI - TERMINI - CASSAZIONE - QUESTIONI RILEVABILI DI UFFICIO - IMPUGNAZIONE AVVERSO DECISIONE DI APPELLO CONFERMATIVA DI MISURA DI PREVENZIONE - CAUSA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO IN APPELLO RILEVATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.*
Per il principio secondo cui le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria e debbono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, qualora, proposta impugnazione avverso la decisione del giudice di appello confermativa della misura di prevenzione disposta con decreto del tribunale, la Corte di Cassazione rilevi che già il ricorso in appello contro la decisione del tribunale era inammissibile, nella specie per tardiva presentazione dei motivi, deve la Corte medesima provvedere alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione avverso il decreto del tribunale e, in applicazione analogica degli artt. 539 n. 8 e 540 cod. proc. pen., deve, in conseguenza, ordinare l'esecuzione del decreto stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 539 com. 1 n. 8, Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)