Sez. 4, Sentenza n. 16399 del 03/10/1990 Ud. (dep. 13/12/1990) Rv. 185996 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - NON RILEVATA DAL GIUDICE DI APPELLO - VA DICHIARATA DALLA CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - NON RILEVATA DAL GIUDICE DI APPELLO - VA DICHIARATA DALLA CASSAZIONE.*
La inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado, deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale. (V mass n 176912; (Conf mass n 177925, ed ivi citata; (Conf mass n 174783, ed ivi citate; (Conf mass n 174648, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 209
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)