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Sez. 5 - , Sentenza n. 34577 del 30/12/2019 (Rv. 656734 - 02)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Scudo fiscale - Art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 350 del 2001, conv. dalla l. n. 409 del 2001 - Rimpatrio di capitali “scudati” - Esclusione dall’accertamento tributario - Limiti - Interpretazione secondo il diritto unionale - Accertamento tributario in materia di Iva.
Stato
decisa il 2019-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656734-02

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

In materia di "scudo fiscale", l'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 350 del 2001, convertito dalla l. n. 409 del 2001 - nella versione applicabile "ratione temporis", antecedente al d.l. n. 16 del 2012, che ne esclude espressamente l'applicazione all'accertamento dell'Iva - deve essere interpretato, in coerenza con gli artt. 2 e 22 della VI direttiva n. 77/388/CEE e con la giurisprudenza comunitaria in materia di imposte sulla cifra d'affari, nel senso che il rimpatrio dei capitali "scudati" preclude, in riferimento ai periodi d'imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ogni accertamento tributario limitatamente alle imposte dirette ed agli imponibili che il contribuente dimostri oggettivamente correlati con le somme costituite all'estero e rimpatriate, non oltre l'importo di queste ultime, ma non inibisce l'accertamento relativamente ai rilievi in materia di Iva.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/09/2001 num. 350 art. 14 com. 1 lett. A, Legge 23/11/2001 num. 409, Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 16 lett. I CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)